Archivio

lunedì 23 marzo 2009

trattamento fiscale unitario

Il governo italiano ha stipulato accordi bilaterali con un gran numero di paesi esteri per un trattamento fiscale unitario.

Le informazioni sulle singole convenzioni internazionali in vigore le offre il sito del Ministero dell’economia e delle finanze che ha pubblicato i testi delle convenzioni. La legge finanziaria 2007 ha esteso ai pensionati residenti all’estero il diritto a usufruire delle detrazioni per carichi di famiglia per gli anni 2007, 2008 e 2009. I requisiti per ottenere le detrazioni sono i seguenti:

o le persone per cui si richiedono le detrazioni non devono possedere un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro (al lordo degli oneri deducibili); o il richiedente non deve godere nel paese di residenza di benefici fiscali connessi ai carichi di famiglia.

Che cosa deve fare il pensionato per riscuotere la pensione all’estero?

Presentare la richiesta alla propria sede INPS - provinciale o territoriale - che si occupa del pagamento della pensione, segnalando il mese di trasferimento: questa provvede a trasferire la partita di pensione all’Ufficio Pensioni Estero .

chi si trasferisce in uno dei paesi dell’Unione monetaria europea (Austria, Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna) può chiedere l’accreditamento della pensione su conto corrente bancario o postale estero o l’emissione di un assegno bancario in euro.

Per coloro che già risiedono o che intendono trasferirsi in Slovenia (paese che dal primo gennaio 2007 è membro dell’Unione monetaria europea) il pagamento della pensione, già in Euro, proseguirà ancora per qualche mese attraverso l’ambasciata e il consolato, in attesa che l’Inpdap completi le procedure per consentire l’accreditamento diretto della pensione.

o chi stabilisce la propria residenza in uno stato al di fuori dell’Unione monetaria può contattare via e-mail l’Ufficio pensioni estero per avere informazioni sulle modalità di riscossione della propria pensione.



DA COMUNE A COMUNE (PER CITTADINI STRANIERI)



Soggetti interessati

I cittadini stranieri maggiorenni che decidono di trasferire la loro dimora abituale.

Termini e modalità

Chi si trasferisce:
Deve presentarsi di persona all'Anagrafe(Ufficio cambi di Residenza) del Comune dove intende trasferirsi per firmare una dichiarazione di trasferimento davanti al funzionario.
Se il cambio di residenza riguarda l'intero nucleo familiare, la dichiarazione può essere fatta da qualsiasi componente purché maggiorenne.
Se si va ad abitare presso altro nucleo familiare, occorre il consenso dell'intestatario dello stato di famiglia dì quel nucleo (ovvero la persona che compare per prima nello stato di famiglia).
Con l'introduzione della Legge Bassanini l'intestatario potrà presentarsi. a firmare l'assenso anche in un momento successivo alla richiesta di cambio di residenza presentata dall'interessato.

In tutti i casi:
Occorre dimostrare di essere in regola con l'iscrizione della tassa della nettezza urbana della abitazione dove ci si trasferisce.
ATTENZIONE: La nuova residenza va aggiornata sulla patente e sulla carta di circolazione secondo la seguente procedura
Il titolare di patente e/o di carta di circolazione deve compilare un modulo disponibile presso le Circoscrizioni comunali, dove indicare il numero della patente, la data ed il luogo del rilascio e l'eventuale numero di targa.
Se il cambio di residenza riguarda l'intero nucleo familiare, i moduli devono essere intestati singolarmente ad ogni componente che possiede patente e/o carta di circolazione.
Potranno pero' essere tutti consegnati alla Circoscrizione da chi fa la dichiarazione di cambio di residenza.
I domiciliati nella stessa abitazione sono automaticamente inseriti in uno stesso stato di famiglia.
Se non esistono vincoli di parentela, si può richiedere di essere iscritti in un proprio stato di famiglia autonomo.

Tempi di rilascio:

In due mesi se si è iscritti all'A.I.R.E. del Comune di Roma.
Cinque o sei mesi se si è iscritti all'A.I.R.E. di qualsiasi altro Comune.
La registrazione del cambio di residenza, è subordinata all'accertamento dei vigili urbani e all'eventuale cancellazione dall'A.I.R.E. del Comune di provenienza.

Documentazione necessaria:
Codice Fiscale
Passaporto
Estratto dell'atto dì nascita tradotto in lingua italiana
Permesso di soggiorno in corso di validita’.

DA UN COMUNE ITALIANO ALL'ESTERO



Soggetti interessati:
I cittadini italiani maggiorenni che si recano all'estero per un periodo superiore a dodici mesi sono tenuti a avviare la procedura per il "cambio di residenza".

Documentazione necessaria:
Passaporto o Carta d'identita’ valida per l'espatrio;
Codice fiscale;
Termini e modalità:
I cittadini italiani che si trasferiscono all'estero1 devono presentarsi di persona entro 90 giorni dall'arrivo al Consolato Italiano all'Estero, per firmare una dichiarazione di trasferimento.

Vengono cosi' iscritti all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero).
L'iscrizione all'A.I.R.E. consente di ottenere i certificati ed altri documenti e di non perdere i diritti elettorali.
In alternativa alla suddetta procedura è possibile curare gli adempimenti prescritti, almeno 20 giorni prima della partenza, direttamente nel Comune di appartenenza. In tal caso è necessario presentarsi di persona all'ufficio A.I.R.E. del comune di residenza per firmare una dichiarazione di trasferimento di fronte al funzionario dell'ufficio.
Cio’ consente di avviare la propria iscrizione all'A.I.R.E.

Note:
L'iscrizione è comunque subordinata alla conferma dell'avvenuto trasferimento da parte del consolato dello Stato estero nel quale si va ad abitare.

L'iscrizione è altresì subordinata all'accertamento dei vigili urbani del Comune.

Se si intende lasciare definitivamente l'abitazione. ITALIANA, per evitare pagamenti non dovuti, occorre cancellare la propria iscrizione a ruolo della tassa della nettezza urbana presso la Circoscrizione di appartenenza.

Tempi di rilascio
I tempi dipendono dalla conferma da parte del consolato dell'avvenuto trasferimento.

Normativa di riferimento

Legge n. 1228 del 24 dicembre 1954
Legge n. 470 del 27 ottobre 1988
D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989
D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989


NORME SUI TRASFERIMENTI DI RESIDENZA (approfondimenti)

    • DEFINIZIONE DI RESIDENZA E DOMICILIO La residenza e’ nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale. Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
    • TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA E DEL DOMICILIO Quando una persona ha nel medesimo luogo il domicilio e la residenza e trasferisce questa altrove, si considera trasferito anche il domicilio. E' altresi’ possibile avere domicilio e residenza in luoghi diversi rilasciando una specifica dichiarazione nell'atto in cui è stato denunciato il trasferimento di residenza.

Trasferimento di residenza INDICE:

    • Dall'estero ad un Comune della Regione
    • Da un Comune della Regione all'estero
    • Da Comune a Comune ( per cittadini stranieri)


ISCRIZIONE AIRE (Anagrafe Italiana Residenti all'Estero)

Non tutti i connazionali residenti all'estero sono al corrente delle disposizioni della legge 470/88 sull'iscrizione all'AIRE.
Per soggiorni all'estero superiori ai dodici mesi e' obbligatoria. Non farlo porta anche a conseguenze pratiche: senza 18 mesi di iscrizione non si ha diritto all'esenzione doganale e IVA per il rimpatrio delle masserizie.

  • REQUISITI DEL RICHIEDENTE

Essere residente di un comune italiano nel quale si sottopone la domanda ed essere in procinto di trasferirsi all'estero.

  • COSTO PER IL RICHIEDENTE

Nessuno

  • NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Legge n.470/1988 D.P.R. (Decreto del Presidente della Repubblica) 06-09-1989 n.323

  • RECLAMI E RICORSI

Al responsabile dell'ufficio Demografico e Elettorale del Comune e presso il Consolato competente all'estero.

  • COME SI SVOLGE IL PROCEDIMENTO

Il diretto interessato (o un componente maggiorenne se il trasferimento riguarda un intero nucleo familiare), deve presentarsi all'Ufficio Demografico e Elettorale e comunicare il trasferimento.

L'ufficio iscrive temporaneamente il richiedente all'AIRE (Anagrafe Italiana per i Residenti all'Estero) e informa i vigili, che controlleranno se il trasferimento è veramente avvenuto.

Entro 90 giorni dall'espatrio il cittadino deve presentarsi al Consolato competente per chiedere l'iscrizione nello stato in cui si è trasferito e far inviare al comune di provenienza il modello ministeriale per la richiesta di iscrizione definitiva all' AIRE. Il Comune e il Consolato si trasmettono a vicenda le eventuali variazioni di indirizzo o di stato civile (che il cittadino deve sempre comunicare

Cosa succede ad un pensionato una volta che decide di trasferirsi all’estero?

Al momento di trasferirsi in un paese straniero egli può decidere se riscuotere la propria pensione direttamente nello Stato in cui intende stabilirsi oppure conservare il pagamento in Italia.